Whistleblowing

La nostra azienda promuove e divulga ai dipendenti, a tutti i livelli aziendali, norme di comportamento conformi ai principi di legalità, lealtà, correttezza e rigore professionale, volte a preservare l’integrità del patrimonio della Società e a salvaguardarne la rispettabilità e l’immagine, nonché a mantenere rapporti di chiarezza e trasparenza con i propri Soci e con i soggetti economici in generale.

L’Organizzazione prescrive a tutti i dipendenti di agire con diligenza, accuratezza, imparzialità e onestà, non solo nell’espletamento delle proprie mansioni, bensì anche nei rapporti infra societari e nei rapporti con i partner esterni.

Che cosa è il “Whistleblowing”

Con il termine “Whistleblowing” si intende la segnalazione fatta da una persona che, lavorando all'interno o per conto della COM, in tale contesto lavorativo, si trovi ad essere testimone di un comportamento illecito - potenzialmente dannoso, anche solo in termini reputazionali, per l’organizzazione di cui fa parte e/o per l’intera collettività – e decide di segnalarlo all’organizzazione stessa.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere i problemi derivanti da comportamenti che potrebbero andare contro gli interessi generali della nostra comunità.
Ciascun dipendente dovrebbe sentirsi responsabilizzato ad effettuare le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse aziendale.

Nel caso in cui siate testimoni di un comportamento non etico di cui è difficile discutere personalmente, abbiamo istituito un canale interno di denuncia. Attraverso questo canale, puoi inviare in sicurezza segnalazioni di comportamenti illegali o non etici, suggerimenti di miglioramento
Le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, nonché illeciti rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 o che rappresentano violazioni delle regole del modello organizzativo 231 e del Codice Etico (vedi allegati).

Alcune raccomandazioni importanti:

  • Invia sempre informazioni veritiere.
  • Sii il più specifico possibile: descrivi dettagliatamente la situazione e le persone coinvolte.
  • Saremo lieti se, infine, rimanessi in contatto con noi; potremmo richiedere ulteriori informazioni e anche informarti della risoluzione della tua segnalazione.

I Canali di segnalazione utilizzabili:

  • interno (tramite questa sezione del portale web della COM o via email all’indirizzo com.odv@com-scpa.it);
  • esterno (istituito e gestito dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione);
  • divulgazione pubblica (esempio, tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);

La scelta del canale di segnalazione non è a discrezione del segnalante, in via prioritaria deve essere utilizzato il canale interno e, solo al ricorrere delle condizioni espressamente previste dalla normativa, è possibile effettuare una segnalazione esterna o la divulgazione pubblica.

Il canale di segnalazione esterno (istituito e gestito dall’A.N.AC. – divulgazione pubblica) può essere utilizzato solo per:

  • violazioni di specifiche disposizioni europee e nazionali;
  • segnalazione di ritorsioni.

Le istruzioni per l’utilizzo del canale di segnalazione esterna sono disponibili sul sito internet A.N.AC. al seguente link di accesso: https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing

Tutela del Whistleblower contro i rischi di ritorsione

L'utilizzo del dispositivo Whistleblowing è un diritto per i dipendenti, collaboratori e partners. Di conseguenza, nessuno può essere oggetto di ritorsione per una segnalazione effettuata in buona fede o senza un compenso economico diretto, cioè disinteressatamente, anche se l'istruttoria non ha confermato le contestazioni sollevate nella segnalazione.
Nessun Dipendente può essere sanzionato, licenziato o discriminato direttamente o indirettamente in relazione alla sua assunzione, remunerazione, promozione, formazione, assegnazione o ricollocazione per aver segnalato, in buona fede e senza un compenso economico diretto, una segnalazione. La stessa tutela si applica ai Collaboratori/Partners che hanno testimoniato e fornito elementi di prova per l'istruttoria.
Saranno prese misure appropriate, in linea con le normative locali e la politica di gestione delle risorse umane, nei confronti di chiunque - dipendente/collaboratore - adotti misure di ritorsione nei confronti di un segnalante o impedisca, in qualsiasi modo, la trasmissione della segnalazione alle persone competenti.
Qualsiasi dipendente/collaboratore che ritenga di essere stato vittima di un'azione di ritorsione relativa ad una questione professionale e derivante da una precedente segnalazione può segnalare tale situazione.
La tutela del Whistleblower si applica solo in relazione alla segnalazione effettuata. Tale protezione non può pertanto essere garantita al segnalante soggetto a misure sanzionatorie per motivi di condotta o negligenza non correlati alla segnalazione stessa. Ad esempio, un dipendente può essere sanzionato disciplinarmente, ove ne ricorrano i presupposti, in coerenza con la normativa in materia se questa decisione non è collegata alla segnalazione.

Attenzione: Qualsiasi Dipendente/Collaboratore/Terza Parte esterna che effettui una segnalazione in malafede o con dolo o che intenzionalmente e consapevolmente riporti informazioni errate (anche parziali) o fuorvianti, non beneficerà della tutela del Whistleblower. Inoltre, l'uso improprio del dispositivo di segnalazione può esporre il Whistleblower a sanzioni disciplinari e a procedimenti giudiziari in conformità con le disposizioni di legge locale applicabili e del modello organizzativo DLgs 231/01.

Protezione della persona oggetto della segnalazione

La persona oggetto della segnalazione beneficia della presunzione di innocenza fino a prova contraria.
Nessun Dipendente/Collaboratore può essere sottoposto a sanzioni disciplinari o licenziato sulla sola base di una segnalazione, fino a quando l'istruttoria non confermi il suo coinvolgimento nella violazione segnalata, fatto salvo quando definito nel precedente paragrafo.

Protezione dei dati

Nella misura in cui i dati personali raccolti sono sottoposti al trattamento, COM assicura l'adozione di tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e l'integrità dei dati raccolti, sia al momento della raccolta e trattamento, sia durante l'analisi di ammissibilità, l'istruttoria della segnalazione e l'archiviazione dopo la chiusura del caso.

da sapere

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di questo FORM è può essere inviata anche in forma anonima, senza l'inserimento dei propri dati e recapiti.

Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.

La segnalazione viene invia all'Organismo di vigilanza COM e gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante.

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'azienda che dal suo esterno.

La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza